Neutralità climatica e decarbonizazione in Europa
Per contrastare l’aumento della concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera, ridurre i rischi legati al cambiamento climatico e favorire la transizione verso un’economia decarbonizzata, l’Unione Europea (UE) si è impegnata a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, vale a dire portare il bilancio globale di anidride carbonica, emessa e rimossa, allo zero. Ciò ha favorito lo sviluppo e, in prospettiva, l’attuazione di una serie di norme e iniziative nell’ambito del Green Deal Europeo e del pacchetto Fit for 55.
Rimozione e stoccaggio di CO2: un servizio ecosistemico che fa al caso nostro
L’UE intende utilizzare anche gli stock naturali di carbonio – come quelli agricoli e forestali – per realizzare il suo programma di decarbonizzazione e ha individuato molteplici meccanismi finalizzati a ciò. Per garantire trasparenza al mercato del carbonio di origine agro-forestale, la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di regolamento (Proposal for a Regulation on an EU certification for carbon removals) in cui sono fissate le norme per la verifica indipendente degli assorbimenti di carbonio e disciplinate le modalità di riconoscimento degli standard di verifica e certificazione degli stessi, che devono necessariamente rispettare i quattro criteri QU.A.L.ITY. Maggiori info in questo articolo.
I quattro criteri Q.U.A.L.ITY:
QUantification, Additionality, Long-term storage, Sustainability
Quantificare e misurare accuratamente la CO2 rispetto a una linea di base standardizzata, che consideri anche le emissioni lungo la filiera.
Il Carbon Tool del progetto LIFE ClimatePositive
Il Carbon Tool è una piattaforma web interattiva progettata per supportare tecnici, ricercatori e decisori nella valutazione del potenziale di stoccaggio del carbonio nei sistemi forestali.
L’applicazione nasce all’interno di un contesto di crescente attenzione verso il carbon farming e la gestione responsabile delle risorse forestali, offrendo strumenti pratici per l’analisi dei dati dendrometrici e la simulazione di scenari gestionali. Si basa sul principio della definizione di una baseline normativa relativa ai regolamenti regionali o provinciali. I crediti di carbonio vengono calcolati sulla base dello stock differenziale rilasciato in bosco rispetto ad una gestione a massimo impatto legalmente consentita.
La piattaforma è stata sviluppata dal laboratorio di Geomatica Forestale del partner di progetto CREA Foreste e Legno, in collaborazione con WALDEN SrL e Dipartimento TESAF dell’Università degli Studi di Padova.
Meccanismi di certificazione in Italia
REGISTRO PUBBLICO DEI CREDITI DI CARBONIO
A livello nazionale, il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023 n. 41, ha istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), il REGISTRO PUBBLICO DEI CREDITI DI CARBONIO generati su base volontaria dal settore agro-forestale nazionale. In tale Registro possono essere iscritti, su richiesta di soggetti proprietari o gestori di superfici agro-forestali, crediti certificati da utilizzare, o vendere, sul mercato volontario nazionale per compensare le emissioni proprie o di terzi.
Con il decreto interministeriale firmato il 15 ottobre 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 268) il 18 novembre 2025 si approvano le Linee guida volte a individuare i criteri per l’attuazione del Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agricolo e forestale – Sezione forestale. Un documento che definisce criteri, regole e procedure per la generazione, contabilizzazione e la certificazione dei crediti prodotti su base volontaria dal settore forestale italiano.
Le attività ammissibili per i progetti forestali potranno prevedere pratiche di miglioramento della gestione forestale, di rimboschimento, imboschimento, arboricoltura da legno e agroforestazione, con impegni di lunga durata e monitoraggio rigoroso. Inoltre, sono regolamentati anche i crediti legati ai prodotti legnosi che stoccano carbonio per almeno 35 anni, favorendo un’economia circolare e sostenibile del legno.
Il Registro nazionale dei crediti di carbonio si configura come una piattaforma online ad accesso e consultazione pubblica. Consente la registrazione dei crediti di carbonio riconosciuti e ne regolamenta e controlla le transazioni. La piena operatività di tale piattaforma, gestita dal CREA nell’ambito del Sistema Informativo Nazionale delle Foreste, è prevista entro il 2026, con l’attivazione progressiva degli strumenti informatici e delle procedure applicative necessarie al suo completo funzionamento.
Il nuovo sistema che si svilupperà in Italia a seguito dell’istituzione del Registro non è solo un passo avanti per la governance climatica, ma anche un’opportunità concreta per chi vive e lavora nei territori.
Per i proprietari e gestori forestali, può rappresentare un riconoscimento economico delle buone pratiche di gestione sostenibile che vanno oltre gli obblighi previsti dalla normativa vigente, creando così una fonte di reddito aggiuntiva attraverso la vendita di crediti certificati. Per le imprese, il sistema mette a disposizione progetti certificati su cui investire per contribuire in modo trasparente ai propri impegni per il clima.
Attività ammissibili
Sono ammissibili le seguenti attività su superfici forestali (art. 3 d.lgs. 34/2018) e non forestali agricole/non agricole:
Miglioramenti nella gestione forestale: allungamento del turno nei cedui, prevenzione incendi e fitopatie, tutela della rinnovazione, naturalizzazione di struttura e composizione, ricolonizzazione naturale inaree degradate. Le attività dovranno comportare l’assunzione di impegni silvo-ambientali addizionali rispetto alla baseline di riferimento per un periodo non inferiore ai 20 anni, eventualmente aggiornabili in relazione a esigenze colturali e produttive, di prevenzione e ripristino agli eventi estremi e di adattamento al cambiamento climatico.
Prodotti legnosi di lunga durata: uso strutturale con durata minima ≥35 anni, con materiale di provenienza nazionale.
Imboschimenti e rimboschimenti con specie autoctone o naturalizzate, arboricoltura da legno e agroforestazione (sistemi silvo-arabili e silvo-pastorali con densità 50–150 piante/ha in cui vengono realizzati attività incluse nel Technical guidance on carbon farming[1] come nuove alberature, fasce tampone, frangivento e corridoi ecologici Anche in questo caso le attività dovranno comportare l’assunzione di impegni silvo-ambientali addizionali rispetto alla baseline di riferimento per un periodo non inferiore ai 20 anni, eventualmente aggiornabili in relazione a esigenze colturali e produttive, di prevenzione e ripristino agli eventi estremi e di adattamento al cambiamento climatico.
Il documento richiede che i progetti forestali abbiano “un impatto neutro, o positivo, sulla sostenibilità ambientale ed economica” , nel rispetto del Regolamento UE 2021/2139, con focus su risorsa idrica, biodiversità, ecosistemi e inquinanti.
Attività non ammissibili
Non sono ammissibili: azioni di rinuncia, anche parziale, al prelievo della ripresa prevista dagli strumenti di pianificazione forestale, salvo quanto diversamente disposto da atti autorizzativi o di indirizzo approvati dalle Regioni o Province autonome; impianto e utilizzo di specie esotiche invasive; rimboschimenti in zone umide o in sostituzione di foreste naturali, fatti salvi interventi di ripristino/rimboschimento con specie autoctone a seguito di calamità naturali; imboschimenti e attività compensative legate a VIA, VAS e altri interventi compensativi imposti dalla legge; realizzazione di nuove alberature e siepi, fasce tampone e corridoi ecologici richiesti dalla condizionalità PAC (GAEC); impianti di Short rotation forestry (SRF) e Short rotation coppice (SRC); imboschimenti o rimboschimenti in assenza di autorizzazione dell’autorità agroforestale competente; conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi interventi autorizzati.
Al via le linee guida nazionali per la regolamentazione del mercato volontario italiano dei crediti di carbonio forestali
Registrazione dei crediti agro-forestali
Il processo di registrazione dei crediti agro-forestali nel Registro nazionale dei crediti di carbonio segue un iter specifico che si riporta di seguito.
Creazione del Documento di Progetto forestale (DDP)
Il proponente, su mandato dell’operatore (proprietario o gestore della superficie forestale) o gruppo di operatori, redige il DDP con chiara assunzione di impegni silvo-ambientali aggiuntivi rispetto alla baseline definita dalle Prescrizioni di Massima e Polizia forestale (R.D. 3267/1923) e dai Regolamenti forestali regionali.
Certificazione DDP da parte dell'ente certificatore accreditato (OCE):
L'Organismo di certificazione esterno (OCE) accreditato da ACCREDIA verifica il rispetto delle linee guida, le metodologie di calcolo IPCC 2006 (Tier 2 o superiore) e monitora il progetto con audit iniziali entro 2 anni e periodici (ogni 5 anni), emettendo il certificato dei crediti generati.
Trasmissione al CREA e verifica
Il proponente presenta il DDP e la documentazione certificata dall'OCE al CREA quale organo di controllo e accreditamento del Registro nazionale che analizza la documentazione e verifica la conformità.
Registrazione
Il CREA iscrive i crediti generati dal progetto forestale nel Registro nazionale, assegnando un codice univoco e abilitandone la commercializzazione (contratto di compravendita tra privati) sul mercato volontario.
Transazione e cancellazione crediti venduti
A transazione completata, il proponente comunica al CREA il contratto e la prova di pagamento. Il CREA registra la transazione nel Registro nazionale solo dopo verifica positiva del sistema di gestione e riduzione emissioni dell'acquirente, certificato da ente indipendente secondo approccio MERC (Misurare, Evitare, Ridurre, Compensare le emissioni residue con crediti di carbonio). Successivamente, trasferisce i crediti dalla sezione "disponibili alla vendita" a quella "oggetto di compravendita".
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